STATUTO  dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAGNA GRECIA - PADOVA


Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita, nel rispetto dell'art. 18 della Costituzione, degli artt. 36 e seguenti del codice civile, del D.Ivo n. 460/97 e s.m.i. e della legge 383/2000 e s.m.i., l'associazione di promozione sociale denominata "MAGNA GRECIA - PADOVA" con sede in Padova in Via VENZONE 14. 


Art. 2 Finalità
L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:

  1. la promozione di un interesse attivo al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità storicamente riconducibili ai territori italiani della Magna Grecia;
  2. la promozione dello scambio culturale fra le popolazioni legate alle tradizioni ed alla storia dei territori italiani della "Magna Grecia";
  3. la valorizzazione sociale e culturale legate ai territori italiani della Magna Grecia attraverso ogni manifestazione e/o momento di incontro informale che si terrà al momento propizio (tavole rotonde, conferenze, dibattiti,mostre, rappresentazioni, attività editoriali, concorsi, ...);
  4. la promozione e lo stimolo all'interesse turistico per i territori italiani in passato costituenti la "Magna Grecia" (ad esempio, attraverso la organizzazione di eventi, gite, viaggi, scambi tra pari Associazioni, ... );
  5. la coltivazione dello spirito di amicizia e di solidarietà dell'intera comunità;
  6. l'attivazione di iniziative culturali nonché la promozione e la organizzazione di collaborazioni, con spirito di amicizia, con altre simili Associazioni e/o Enti;
  7. lo svolgimento di qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura dei territori italiani storicamente legati alla "Magna Grecia", in maniera lecita e conforme agli obblighi statutari;
  8. la predisposizione di un luogo di ritrovo per i soci, di libera ed aperta discussione ed aggregazione, in cui trascorrere il tempo libero secondo modalità ed usufruendo dei mezzi che a disposizione dei soci stessi.

 

Art. 3 Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci:

  1. ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
  2. sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
  3. benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.


Art. 4 Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di leggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 


Art. 5 Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione

E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.


Art. 6 Organi sociali
Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.
Tutti gli organi dell'Associazione sono elettivi e durano in carica quattro anni.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 


Art. 7 Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenete l'ordine del giorno dei lavori;
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica della statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 8 Compiti dell'Assemblea
L'assemblea deve:

  • eleggere gli organi sociali;
  • determinare le linee generali programmatiche   dell'Associazione;
  • fissare l'importo della quota sociale annuale;
  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;


Art. 9 Validità Assemblee

  1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria:
    • sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati con delega valida e verificata;
    • vengono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone
  4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3;4 dei soci. 

 

Art. 10 Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.


Art. 11 Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto di un numero da quattro membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti: ha facoltà di cooptare fino ad altri tre membri in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

 

Art. 12 Presidente
Il Presidente eletto dall'Assemblea:

  • ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo;
  • convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie cessa dalla carica per scadenza del mandato o per dimissioni. In quest'ultimo caso le funzioni di presidente sono assunte, sino alla nomina del successore, dal Vice Presidente.

 

Art. 13 Segretario - Tesoriere
Coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
  3. è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo;
  4. predispone lo schema del progetto di programma, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del rendiconto che sottopone al Consiglio entro il di marzo;
  5. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa alle entrate con l'indicazione dei soggetti eroganti;
  6. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle delibere degli organi decisionali;

 

Art. 14 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

  1. contributi e quote associative;
  2. donazioni e lasciti;
  3. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

 

Art. 15 rendiconto economico-finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
li rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea perché ogni socio possa consultarlo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso e le previsioni di spesa e di entrata per     l'esercizio annuale     successivo.
Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

 

Art. 16 scioglimento e devoluzione del patrimonio
L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni similari o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma190, della legge 23 dicembre1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 17 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Art. 18 Affiliazioni
L'associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può affiliarsi ad Enti di promozioni sociale riconosciuti a livello nazionale, o ad altre associazioni che operano nel medesimo ambito.